Il reato di cui all'art. 570-bis c.p. è integrato dal mancato pagamento delle spese straordinarie.
Lo ribadisce la Cassazione, nella sentenza n. 19715/2025.
Il provvedimento della sesta sezione penale, depositato lo scorso 27 maggio, torna a formulare rilievi in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio.
Tali spese, ricorda il Collegio di piazza Cavour, trovano la loro fonte nel titolo giudiziario o in un accordo convenzionale tra i coniugi, in quanto spese destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, nonché le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che risultino indispensabili per l'interesse dei figli.
