Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 14464/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 30 maggio.
Pertanto, chiariscono i giudici di piazza Cavour, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.
