Laddove sia il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sia l'elenco dei rilievi dattiloscopici riportino date di nascita della persona condannata tali da far ritenere che questa, al momento dell'istanza di differimento della pena, fosse ancora infraventicinquenne, deve trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di dubbio sull'età dell'imputato, spetta al giudice minorile (quale giudice specializzato) e non al giudice ordinario l'accertamento della minore età, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 d.P.R. n. 448 del 1988.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione ed è presente nelle pagine della sentenza n. 20873/2025.
Il provvedimento della prima sezione penale è datato 4 giugno 2025.
Solo all'esito del procedimento incidentale di accertamento sull'età, chiariscono ulteriormente i giudici di piazza Cavour, si deve valutare la questione di competenza.
