Ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma 2, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
Lo ha stabilito la Cassazione, nella sentenza n. 18985/2025. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 21 maggio.
Il giudice dovrà, pertanto, accertare se il minore, è stato presente a una serie di condotte "maltrattanti", in quanto idonee a inserirsi nella serie di reiterate condotte lesive dell'integrità fisica, morale o della sfera della personalità della vittima, necessarie ai fini della configurazione del vincolo di abitualità idoneo alla loro sussunzione nel reato di cui all'art. 572 cod. pen.
