In tema di assegno divorzile, costituisce presupposto necessario per procedere alla revisione, l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda.
Lo ricorda la Cassazione, nell’ordinanza n. 12792/2025. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 13 maggio dalla prima sezione civile.
Il tutto, argomentano i giudici di piazza Cavour, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno in base agli indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali, in modo tale da poter determinare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno.
