Il Tribunale di Verona ha sanzionato un papà che non ha pagato il mantenimento dei figli alla ex moglie, come stabilito tra le parti in maniera consensuale, in sede giudiziaria durante il processo di separazione.
L'uomo, dunque, dovrà corrispondere 100 euro in più al giorno alla donna per via della sua mancanza, nonostante abbia lamentato di vantare già un credito per aver sostenuto diverse spese dei figli. Le suddette spese, ha argomentato il tribunale veneto, non sono dimostrate e resta il fatto che in ogni caso questa futuribile compensazione non esonera l'uomo dal dover rispettare l’ordinanza che, nelle more dell'audizione dei figli sul loro affidamento, quantificava in 300 euro al mese il contributo alla moglie per il mantenimento dei ragazzi.
Il giudice, invero, può agire d'ufficio grazie a una norma della riforma Cartabia, come avvenuto nel caso di specie. Tale disposizione, infatti, aggiunge la facoltà per il magistrato di reagire d'ufficio a gravi inadempienze, anche di natura economica, che arrechino pregiudizio al minore: può cioè, di propria iniziativa, stabilire una somma dovuta dal genitore inadempiente all'altro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Tale palese inosservanza – si legge nel provvedimento - giustifica l'adozione ex officio dei provvedimenti contemplati dal "nuovo" articolo art. 473-bis 39, primo comma, lett. b, con la fissazione "in 100 euro della somma dovuta dal resistente alla ricorrente per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'eseguire l'ordinanza".
