Si determina l'adozione piena quando il genitore è così immaturo da non comprendere le esigenze del figlio, che quindi non sviluppa alcun attaccamento nei suoi confronti.
Lo ha statuito la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza 12032 dello scorso 7 maggio 2025, ha respinto il ricorso di un padre immaturo e anaffettivo che chiedeva una adozione mite.
La prima sezione civile ha precisato come la ripresa dei rapporti tra il padre e il figlio, pur nell’ambito del disposto affidamento etero-familiare del minore, fosse stata ritenuta non rispondente all'interesse del minore, in quanto, come ritenuto dal consulente tecnico, con motivazione condivisa dalla Corte territoriale, stante il non significativo attaccamento al genitore, per il minore risulterebbe «troppo difficile e confusivo sviluppare e saper gestire nel contempo l'affidamento per i genitori biologici e per la famiglia affidataria».
Invero, il principio, che si ricava anche dall’art. 30 Cost. («il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia»), trova oggi conferma nell’art. 315 bis c.c. (comma 2: «il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti»).
Esso comporta che l'adozione costituisce sempre l’extrema ratio, il rimedio che deve intervenire quando altre strade risultino non percorribili, tanto che è imposto anzitutto allo Stato ed agli enti locali di assicurare i mezzi di sostegno necessari alla famiglia bisognosa per impedire lo sradicamento del minore da essa.
