Premesso che in tema di processo minorile è applicabile la misura della sospensione del processo e della messa alla prova, prevista dall'art. 28 D.P.R. n. 448/1988, anche a coloro i quali, infradiciottenni al momento della commissione del reato, siano diventati nelle more maggiorenni, la concessione del beneficio è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati.
Lo ricorda la Corte di Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 16923/2025. Il provvedimento della seconda sezione penale è stato depositato lo scorso 6 maggio.
Entrambi i giudizi, rileva il Collegio di piazza Cavour, sono rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 c.p..
Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento.
