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RESPINTA LA RICHIESTA DI INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA SE SULLA BASE DELLE PROVE GIA’ RACCOLTE IL GIUDICE RITIENE INSUSSISTENTI I PRESUPPOSTI PER L’ASSEGNO DI DIVORZIO- (CASS. CIV., SEZ.I, ORD 16/04/2025 N. 9915)

12 maggio 2025

News Regionale - Lazio ,

Con questa pronuncia la Suprema Corte sottolinea l’inammissibilità del ricorso all’indagine della Guardia di Finanza quando ne sia palese il carattere meramente esplorativo rispetto al compendio probatorio già raccolto.

Ricorda infatti il Supremo Collegio che l’esercizio del potere officioso di disporre, attraverso la polizia tributaria, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nonostante la contestazione reciproca delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche . Di talch é, ove il giudice ritenga raggiunta aliunde la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio , può procedere al rigetto dell’istanza economica, disattendendo ogni richiesta delle parti di approfondimento a mezzo di polizia tributaria ( ex multis Cass 8744/2019).

Va peraltro sempre ricordato, come sottolineato dal Supremo Collegio all’interno dell’ordinanza 30767/2024, che alla polizia tributaria possono essere demandate solo indagini di natura patrimoniale.

A cura dell’Avv. Federica Gigli