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L'assegno di mantenimento per i figli non può essere equiparato all’assegno alimentare non presupponendo il primo lo stato di bisogno

8 maggio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita.

È quanto affermato, in sintesi, dalla Cassazione all’interno della recente ordinanza n. 11502/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 1° maggio.

Il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo.

L'assegno di mantenimento per i figli, tanto più maggiorenni, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non può essere equiparato all’assegno alimentare non presupponendo il primo lo stato di bisogno: pertanto, in mancanza di una effettiva funzione alimentare, l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato non ha più ragione di esistere, ancor più quando, come nel caso di specie, ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente, in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda di revisione.