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L’assegno alimentare a carico della moglie beneficiaria della donazione della quota pari al 50% della casa familiare non può decorrere dalla data della sentenza

5 maggio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L’assegno alimentare a carico della moglie beneficiaria della donazione della quota pari al 50% della casa familiare, non può decorrere dalla data della sentenza sul presupposto che per il passato abbiano provveduto i familiari del donante alle esigenze economiche dell’ex marito in stato di bisogno.

Lo ha statuito la Cassazione, nell’ordinanza n. 10490/2025.

Il provvedimento della secondasezione civile è risalente allo scorso 22 aprile.

Il termine iniziale di debenza della prestazione alimentare coincide, infatti, non già con la nascita dell'obbligazione, bensì con la domanda giudiziale, ovvero con la costituzione in mora, purché entro sei mesi sia seguita dalla domanda giudiziale.