...

Azione revocatoria e trasferimento di un immobile prima vincolato in fondo patrimoniale dal padre al figlio

2 maggio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L’azione revocatoria ex articolo 2901 del codice civile, volto all’inefficacia dell’atto di trasferimento di un immobile, prima vincolato in fondo patrimoniale, dal padre al figlio per adempiere all’accordo di separazione, deve svolgersi anche nei confronti del coniuge non proprietario, quale litisconsorte necessario, avendo quest’ultimo partecipato all’atto di disposizione del bene per scioglierlo dal fondo patrimoniale.

È quanto stabilito dalla Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 10547/2025.

Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 22 aprile.

Il trasferimento deriva dalla volontà della moglie affiancata e parificata a quella del marito come prevede l’articolo 169 c.c..

Pertanto, affermano i giudici di piazza Cavour, se la causa pervenga davanti al giudice di legittimità senza aver integrato il litisconsorzio necessario, a nulla rileva il fatto che la violazione di legge dal primo giudice non sia stata devoluta come oggetto d’appello dinanzi al secondo giudice. Invero, quando risulta sussistente la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, tutto il giudizio rimane comunque viziato, conducendo in sede di legittimità alla cassazione delle precedenti pronunce di merito con conseguente annullamento della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 383, comma 3, c.p.c.