I compensi maturati e le spese sostenute dal difensore d’ufficio del genitore insolvente, nella loro interezza, anche negli accessori, e quindi a totale copertura degli stessi, vanno anticipati dall’erario perché interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, di genitori e minori nei processi di adozione e della persona indagata, imputata o condannata nel processo penale, rinvengano nel sistema adeguata tutela.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 58/2025 dello scorso 24 aprile.
L’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983.
La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, investita del ricorso proposto da un avvocato che, nominato, in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità di un minore, difensore di ufficio della madre del minore, dopo aver svolto il proprio mandato e aver tentato inutilmente di recuperare in via esecutiva il relativo credito professionale, si era rivolto al Tribunale per i minorenni competente, chiedendo la liquidazione del compenso a carico dell’erario e vedendosi rigettata la propria domanda. La Cassazione aveva denunciato il vulnus all’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della manifesta irragionevolezza della disciplina censurata e del trattamento ingiustificatamente deteriore che subirebbe il difensore di ufficio del genitore insolvente rispetto sia a quello del genitore irreperibile negli stessi procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori, sia al difensore d’ufficio dell’imputato insolvente nei processi penali.
La Corte costituzionale ha richiamato la propria sentenza n. 135 del 2019, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dello stesso articolo 143, comma 1, del testo unico delle spese di giustizia nella parte in cui non prevedeva che, nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità del minore, venissero anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore del genitore irreperibile. In quella occasione, la Corte ha riscontrato la esistenza di significativi profili di omogeneità, in relazione sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela, tra il modello processuale penale - previsto dall’articolo 117 del testo unico spese di giustizia, con l’ingresso in via anticipata dello Stato, quale pagatore, in caso di difesa d’ufficio svolta in favore di persona irreperibile - e quello del giudizio per la dichiarazione di adottabilità, privo di analoga previsione.
