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L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi che non riducono l'offensività dell'illecito penale

30 aprile 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi che non riducono l'offensività dell'illecito penale soprattutto quando, il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio.

È quanto emerge, in estrema sintesi, dalla sentenza n. 15785/2025 della Corte di Cassazione.

Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 23 aprile.

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-biscod. pen., precisano i giudici di piazza Cavour, è inconferente il legame affettivo tra padre e figlio. Questo, infatti, è un elemento estrinseco all’art. 570-bis cod. pen., delitto a "consumazione prolungata", che mira, invece, a garantire al minorenne una vita dignitosa, nei termini sanciti dall'art. 2 Cost., proprio attraverso il doveroso contributo economico spettante al genitore affinché questo avvenga.