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Divorzio, assegno alla ex anche se il marito ha condiviso l’impegno familiare

24 aprile 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Nella determinazione dell’assegno divorzile all’ex, “la condivisione, da parte del padre, della responsabilità dell’educazione scolastica dei figli o il seguirli nello sport non vale ad escludere la circostanza che la moglie si sia dedicata alla famiglia e alla cura dei figli e che per tale motivo non fosse economicamente autonoma”.

La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione: i rilievi sono contenuti nell’ordinanza n. 9989 depositata lo scorso 17 aprile. Col provvedimento in questione la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’ex marito contro la sentenza della Corte di appello che aveva disposto il versamento di un assegno di 500 euro al mese in favore della moglie.

La vicenda dalla quale trae origine la pronuncia è certamente interessante, in quanto a seguito della separazione consensuale, il figlio, all’epoca ancora minorenne, veniva sì affidato ad entrambi i genitori ma con collocamento presso il padre, “il quale s’impegnava in modo esclusivo al suo mantenimento sia per le spese ordinarie che straordinarie”. Gli veniva, tra le altre cose, assegnata anche la casa coniugale.

Il marito aveva continuato a versare spontaneamente alla moglie tra i mille ed i duemila euro al mese. Diversi anni dopo, tuttavia, aveva chiesto il divorzio “senza altra statuizione accessoria”, sottolineando che la propria situazione economica era molto peggiorata dopo il fallimento dell’azienda, mentre la moglie aveva potuto beneficiare della donazione di un immobile che aveva poi rivenduto con ampio guadagno.

Contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza assegno, la ex aveva proposto ricorso e la Corte di appello le aveva dato ragione. Per il Collegio di piazza Cavour è “pacifico” che la donna durante i 26 anni di matrimonio “non abbia mai lavorato e si sia dedicata alla cura della famiglia, mentre il marito abbia svolto attività imprenditoriale garantendo un buon tenore di vita alla famiglia”. Inoltre, è “indubbia” la differenza reddituale-patrimoniale tra i coniugi e il fatto che la ex “non abbia fonti di reddito e si sia dedicata alla cura della famiglia con una scelta condivisa con il marito”.