L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma o di esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius.
Lo ha affermato la Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 9935/2025. Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 16 aprile.
La conferma delle disposizioni testamentarie nulle, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.
Nell'ipotesi di testamento invalido per vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all'atto invalido, sia la conoscenza della causa d'invalidità.
