Il fine essenziale del matrimonio è la costituzione di una comunione di vita "spirituale e materiale", come è possibile ricavare, indirettamente, dal tenore dell'art. 1 L. 898/1970, secondo cui il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 9207/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 8 aprile.
Questa comunione di vita, precisano i giudici di piazza Cavour, costituisce un fatto, consistente nell'effettiva attuazione del rapporto matrimoniale attraverso la convivenza e l'osservanza degli altri doveri di solidarietà coniugale, che si realizza non certo automaticamente per effetto della legge, ma solo grazie alla condotta e al contributo dei coniugi. È nell'ambito di questa comunione di vita che l'obbligo di assistenza materiale si attualizza, giacché, in sua assenza, difetterebbe il contesto all'interno del quale l'assistenza (che è attività continuativa protratta nel tempo) assume una sua concretezza. Tuttavia, se nessuna comunione di vita vi è mai stata, l'obbligo di assistenza non ha mai avuto il naturale ambito dove avverarsi e non può conseguire, per la prima volta, a una statuizione di separazione nel cui contesto il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assicurare continuità all'assistenza materiale già realizzatasi, in precedenza, tra i coniugi.
