La sentenza n. 33/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art . 29 bis , comma 1 della L. n. 184/1983 dove esclude le persone singole dalla possibilità di adottare un minore stranier o che risiede all’estero .
Il giudice a quo ritiene che escludere le persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero non realizz a l’interesse migliore del minore, violando contestualmente il diritto alla vita privata (art . 8 CEDU). Analizzando la disciplina dell’adozione, la Corte osserva che il legislatore, in alcune specifiche ipotesi (art. 25, commi 4 e 5, art. 44, comma 3 L. 184/1983) ammette l’adozione da parte delle persone singole, e ne riconosce “l’attitudine (…) a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso del minore”. La Corte evidenzia che la libertà di autodeterminazione, come la scelta di diventare genitori , “ coinvolge una pluralità di interessi orientati alla realizzazione dell’interesse del figlio”. Nel rispetto dell’art. 8 par. 2 CEDU , il legislatore deve operare un bilanciamento tra la volontà di diventare genitore e le esigenze del potenziale figlio, così da poter compiere delle scelte proporzionate e ragionevoli al fine di realizzare il miglior interesse del minore. Alla luce di ciò, la Corte specifica che , nel rispetto dei principi dell’adozione internazionale, ovvero accogliere i minori stranieri all’interno di un “ambiente stabile ed armonioso” escludere le persone singole da questo tipo di adozione risulta essere una scelta immotivata. La L. 184/1983 ha riconosciuto l’astratta idoneità delle persone singole a poter offrire un “ambiente stabile ed armonioso”; considerando che nell’adozione internazionale , lo Stato di accoglienza deve solo regolare l’idoneità o meno di adottare, e la disciplina censurata “determina un impedimento all’accesso all’adozione internazionale e un sacrificio all’autodeterminazione orientata alla genitorialità”.
A cura dell’avv. Rachele Gasbarra
