Irrilevante l'eventuale difetto di rappresentanza del minore nel giudizio di primo grado per omessa o tardiva nomina del curatore speciale ove il minore sia stato adeguatamente rappresentato in Appello
La denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non deve essere vista in funzione meramente autoreferenziale, e cioè di tutela dell'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma in un'ottica funzionale per garantire, piuttosto, l'eliminazione del pregiudizio concretamente sofferto.
Ciò detto, in tema di giudizi sulla responsabilità genitoriale, dovendosi conciliare le esigenze di difesa e di rappresentanza del minore con quelle di particolare celerità del procedimento e dovendosi valutare alla attualità il miglior interesse del minore stesso, ove quest'ultimo sia stato adeguatamente rappresentato nel giudizio d'appello, l'eventuale difetto di rappresentanza nel giudizio di primo grado per omessa o tardiva nomina del curatore speciale è irrilevante, e salvo che non venga enunciato uno specifico e concreto pregiudizio idoneo a viziare anche la decisione di secondo grado.
Cass. civ. sez. I, 25/01/2025, (ud. 03/12/2024, dep. 25/01/2025), n.1832, (sentenza massimata anche da IUS Famiglie – con commento di Marta Rovacchi)
