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Tfr versato alla previdenza complementare, l’ex coniuge ha diritto ad una quota?

8 aprile 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La Cassazione, ordinanza n. 8375/2025, ha rimesso alla “Pubblica udienza” la questione relativa alla spettanza per il titolare dell’assegno divorzile di una quota del Tfr in caso di destinazione al Fondo di previdenza complementare.

Per la prima sezione civile, invero, si tratta di una questione di “particolare rilevanza nomofilattica” e di “diffusa possibilità applicativa” che dunque non può essere risolta in Camera di consiglio.

Se un datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore, e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di TFR maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore.

E’ necessario, si legge nel provvedimento, valutare se, tenuto conto che la destinazione del TFR non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro, e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto, il titolare dell'assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo al l'ex coniuge anche nel caso in cui quest'ultimo faccia confluire l'intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l'esclusione del diritto previsto dall'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, non percependo l'ex coniuge obbligato al pagamento dell'assegno divorzile alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha natura retributiva ma solo previdenziale.