Anche nelle ipotesi in cui non risulti applicabile l’art.262, primo comma, c.c., nella lettura resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n.131 del 2022, in presenza del disaccordo tra i genitori in ordine alla attribuzione del cognome, occorre valutare l’interesse del minore, ai sensi dell’art. 316, commi secondo e terzo, c.c. e dell’art.337-ter, terzo comma, c.c. e va riconosciuta la fondatezza della domanda di aggiunta del cognome materno a quello paterno già attribuito, qualora essa sia portatrice di un interesse che collima con quello del figlio.
Torna a ribadirlo la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 8369/2025.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 30 marzo.
Qualora vi sia disaccordo tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla iniziativa volta a conseguire la modifica del cognome del figlio minorenne ex art. 89 del D.P.R. n. 396/2000, la questione controversa deve essere sottoposta al giudice ordinario ai sensi degli artt. 316, secondo e terzo comma, e 337-ter, terzo comma, c.c., affinché questi apprezzi l’effettivo interesse del minore, adotti la soluzione più idonea e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzi il genitore ritenuto più adeguato a presentare la domanda al Prefetto di modifica del cognome del figlio.
