La Convenzione dell'Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori postula che i diritti ricompresi nel "diritto di affidamento", il quale espressamente include i diritti concernenti la cura della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza, siano effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o che avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione ed è contenuta all’interno della sentenza n. 6590/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 12 marzo.
La Convenzione in questione, argomentano i giudici di piazza Cavour, impone di verificare se il genitore che lamenta la violazione del suo diritto di affidamento abbia in concreto esercitato tale diritto, da intendersi, nel caso di titolarità congiunta, nel senso non solo che l'iniziativa del trasferimento all'estero abbia arbitrariamente variato il luogo di residenza del minore prima concordato con l'altro genitore, e, dunque, il suo collocamento, ma che abbia anche pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario, impedendo a quest'ultimo di continuare a soddisfare con assiduità, stabilità e anche impiego di risorse economiche le molteplici esigenze fondamentali di vita del figlio, e a questi di trarne beneficio.
