Separati ma non su Facebook: per la Cassazione è atto fraudolento per eludere il Fisco
Incorrono nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ai sensi dell’art. 11 d. lgs. 74 del 10 marzo 2000 – i coniugi che abbiano simulato una separazione personale nell’ambito di condotte decettive finalizzate a sottrarre beni all’attività di riscossione; gli “atti fraudolenti” devono essere definiti tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi, quindi, ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. Per "atto fraudolento" deve, in altre parole, intendersi qualsiasi atto, connotato da una componente di artificio, inganno o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio - o comunque rendendo più difficoltosa - l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario. Tale circostanza ben può essere desunta dalla pubblicazione di numerose immagini e commenti inseriti dall'imputato nella propria pagina Facebook, incompatibili con la separazione dei coniugi.
Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 10/12/2024) 28/02/2025, n. 8259 in Wolters kluwer One legale
