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Rassegna giurisprudenza Toscana a cura di Avv. Silvia Taccini Cass. 25/01/25, n. 1832

24 marzo 2025

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Rassegna giurisprudenza Toscana a cura di Avv. Silvia Taccini Cass. 25/01/25, n. 1832


Rassegna giurisprudenza Toscana a cura di Avv. Silvia Taccini Cass. 25/01/25, n. 1832

1) Si osserva che il principio, già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in caso di omessa nomina del curatore speciale del minore si determina una nullità che comporta il rinvio al giudice d'appello e non al giudice di primo grado, principio che qui va ribadito, comporta un ulteriore corollario, che può così enunciarsi:

in tema di giudizi sulla responsabilità genitoriale, dovendosi conciliare le esigenze di difesa e di rappresentanza del minore con quelle di particolare celerità del procedimento e dovendosi valutare alla attualità il miglior interesse del minore stesso, ove quest'ultimo sia stato adeguatamente rappresentato nel giudizio d'appello, l'eventuale difetto di rappresentanza nel giudizio di primo grado per omessa o la tardiva nomina del curatore speciale è irrilevante, salvo che non venga enunciato uno specifico e concreto pregiudizio idoneo a viziare anche la decisione di secondo grado.

2) Nel confermare l'affidamento del minore ai servizi sociali e il suo collocamento in struttura etero familiare, il giudice del merito deve basarsi su una valutazione complessiva e attuale della situazione familiare, anche alla luce dei comportamenti dei genitori e delle condizioni di vita del minore, senza essere vincolato alla necessità di disporre consulenze tecniche d'ufficio ove ritenga sufficienti le evidenze probatorie raccolte.