Attraverso un recente provvedimento, la Suprema Corte è tornata a formulare rilievi in materia di sottrazione internazionale di minori.
Più precisamente, l’ordinanza n. 6080/2025, depositata lo scorso 7 marzo dalla prima sezione civile, effettua un focus sui presupposti oggettivi necessari per la configurazione della fattispecie.
In tema di sottrazione internazionale di minori, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1980, chiariscono i giudici di piazza Cavour, l'illecita sottrazione richiede l'esistenza di tre presupposti oggettivi: il mancato rientro del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell'altro genitore, il trasferimento o il mancato rientro, e la titolarità e l'esercizio effettivo del diritto di custodia da parte dell'altro genitore al momento del mancato rientro. Il giudice deve accertare puntualmente e concretamente la sussistenza di tali presupposti.
