Nel la fase conclusiva del giudizio di separazione, definito dalla sentenza in commento , dopo l’esperita CTU e precisate le conclusioni, il Tribunale accoglieva la richiesta del resistente di nomina di un curatore speciale per i figli adol escenti, considerato che la ricorrente aveva nelle more chiesto e ottenuto il trasferimento lavorativo in altra regione, senza il suo consenso .
Nel sancire la parziale e reciproca soccombenza del le part i , per il marito conseguente alla pronuncia di addebito della separazione, il Tribunale ha considerato come rilevante , per quanto concerne la ricorrente , da un lato l a formulazione da parte sua di domande in materia di contributo al mantenimento ( per sé e per i figli ) ritenute infondate e palesemente eccessive , dall’altro l’aver dispos to l’affidamento esclusivo della prole alla ricorrente ma a nche ai Servizi Sociali , sebbene per la sola regolamentazione dei rapporti tra questi ed il padre , proprio in ragione del predetto trasferimento non concordato.
Il Tribunale poneva quindi a carico di entrambi i genitori le spese di lite e di CTU , mentre per quanto concerne il CSM , che aveva ottenuto l’ ammissione al PSS, liquidava il suo compenso condannando le parti, in solido tra loro, a rifondere all’Erario (o al curatore in caso di mancata conferma dell’ ammissione anticipata ) una somma di importo superiore , specificando che il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, consentendo così allo Stato, tramite l’incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate (in questo caso al curatore) di compensare le ipotesi di mancato recupero di quanto corrisposto.
A cura dell’Avv. Ilaria Cenni
