In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile.
È quanto affermato, in sintesi, dalla Cassazione all’interno di una recente ordinanza. Il provvedimento n. 5839/2025, della prima sezione civile, è risalente allo scorso 5 marzo.
In conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, chiariscono i giudici di piazza Cavour, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto.
