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Dichiarazione di adottabilità ed eventuale ricorso tardivo

12 marzo 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Posto che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della L. 184/1983, avverso la sentenza della Corte d'Appello che dichiara lo stato di adottabilità del minore è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile e la comunicazione, da parte del cancelliere mediante posta elettronica certificata del testo integrale della sentenza resa dalla Corte d'Appello, a norma dell'art. 17 della L. n. 184 /1983, è idonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per la proposizione della impugnazione in Cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, il ricorso depositato oltre il predetto termine di trenta giorni dalla comunicazione come sopra è da considerarsi tardivo.

Lo ribadisce la Cassazione, nell’ordinanza n. 4532/2025.

La natura di "lex specialis" di detto termine, aggiungono i giudici di piazza Cavour, porta ad escludere l'applicabilità della norma generale, posta dall'art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, posto che il principio acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua "ratio" nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all'assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti.