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Il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso

11 marzo 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato sine die, poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 della legge n. 184/1983.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5589/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 3 marzo.

Invero, argomentano i giudici di piazza Cavour, la situazione che giustifica l'affidamento familiare e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano proprio in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità

Pertanto, conclude la Suprema Corte, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare, la quale non è di impedimento alla predetta dichiarazione.