Il giudice che, con provvedimento specificamente motivato e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disponga, anche cumulativamente, le misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.
È quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 8594/2025. Il provvedimento della quinta sezione penale risale allo scorso 3 marzo.
Nel caso in cui reputi necessaria e sufficiente la sola misura dell'obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa, puntualizza la Suprema Corte, non è tenuto ad indicare i relativi luoghi, potendo limitarsi a determinare la stessa. Il tutto è in linea con il dettato dell'art. 282 ter comma 1 cod. proc. pen., in virtù del quale "con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa".
Nella vicenda in esame, il Tribunale del riesame aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari della medesima città con quella del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata ed ai luoghi dalla medesima abitualmente frequentati.
