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Reato di molestia, puntualizzazioni su condotte integranti la fattispecie

6 marzo 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il comportamento della moglie che invia quotidianamente un considerevole numero di messaggi, utilizzando la sim card dei figli minori, rendendoli dunque, partecipi ai contrasti esistenti tra i genitori ed impedendo alla persona offesa di bloccare i messaggi per non interrompere i rapporti con la prole, integra la fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen..

È quanto precisato dalla Cassazione, all’interno della sentenza n. 8232/2025.

Il provvedimento della prima sezione penale della Suprema Corte risale allo scorso 27 febbraio.

Il reato di molestia si configura attraverso sms o messaggi whattsapp indipendentemente dalle modalità sincrone o asincrone di comunicazione o dalla possibilità, che ha l'utente che riceve tali messaggi, di "bloccare" il proprio interlocutore, senza dover disattivare l'apparecchio telefonico o cambiare numero.

Ciò, chiariscono i giudici di piazza Cavour, in quanto la norma di cui all'art. 660 c.p. mira a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica attuato mediante l'offesa alla quiete privata e non alla libertà di comunicazione dell'atto molesto e ciò che rileva è "l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione disturbatrice".