La misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare adottata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 384-bis, comma 2-bis, c.p.p., può essere disposta in presenza di gravi indizi di colpevolezza per specifici reati, prescindendo dalla flagranza di uno di essi.
È quanto affermato, in estrema sintesi, dalla Cassazione in un recente provvedimento. La sentenza n. 3892/2025 è stata depositata dalla sesta sezione penale lo scorso 30 gennaio.
Tuttavia, chiariscono i giudici di piazza Cavour, la legittimità di tale misura deve essere valutata in sede di convalida dal giudice, attraverso una verifica sostanziale degli elementi acquisiti, compresi quelli emersi durante l'udienza di convalida stessa, e non solo in base agli elementi conosciuti dal pubblico ministero al momento dell'adozione del provvedimento.
