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Reati sessuali, ulteriori rilievi sulla testimonianza della persona offesa

4 marzo 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La testimonianza della persona offesa, quando portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.

La precisazione porta la firma della Cassazione ed è contenuta all’interno della sentenza n. 4252/2025. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato in data 31 gennaio 2025.

Ciò, argomentano i giudici di piazza Cavour, non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (con violazione del canone di giudizio imposto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.).

In tema di reati sessuali, prosegue la Suprema Corte, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi. Non sarebbe pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell'oggettivo contrasto con altre prove testimoniali, soprattutto se provenienti da persone che non hanno assistito al fatto.