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SUSSISTENZA DEI DOVERI DI SOLIDARIETA’TRA EX CONVIVENTI DI FATTO- ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE – I SEZ. CIV. 2/1/2025 n.28

3 marzo 2025

News Regionale - Lazio ,

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento, di cui non constano precedenti, torna sul tema convivenze more uxorio aggiungendo un ulteriore importante tassello alla già ampia giurisprudenza in materia.

Nel riaffermare i principi già consolidati in ordine ai requisiti richiesti per la sussistenza dei doveri assistenziali e contributivi tra conviventi di fatto (proporzionalità, spontaneità e adeguatezza) la Corte riconosce che anche in caso di cessazione in forza della pregressa unione permangono i vincoli solidaristici, così compiendo, con tutta evidenza, un ulteriore passo per via giurisprudenziale del parziale superamento della distinzione normativa e sociale tra convivenze more uxorio e matrimonio, in forza, come afferma la Corte, di una concezione pluralistica della famiglia, corrispondente alla “valutazione corrente della società”(Cass. 19578/2016).

Ribadisce la Corte che la convivenza di fatto è tutelata dall’art.2 Cost. quale formazione sociale in cui si svolge la personalità umana e che tale tutela si affianca a quella che l’art.29 Cost. garantisce alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il ricorrente in Cassazione, in qualità di erede della propria madre, aveva convenuto in giudizio il fratello (di padre diverso) per ottenere, tra l’altro, il rimborso di somme spese dalla madre in favore dell’ex convivente, ottenendo in entrambi i gradi di merito il rigetto della domanda in quanto ritenuto che le somme fossero state versate nell’adempimento di un obbligo morale disciplinato dall’art.2034 c.c.


  A cura dell’avv. Nicoletta Morandi