Ai sensi dell'art. 306 c.c., rilevanti ai fini della revoca dell'adozione per indegnità sono esclusivamente i fatti che si traducono in un attentato alla vita dell'adottante (oltre che dei suoi discendenti e ascendenti) o in un delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Lo ha rilevato la Cassazione nell’ordinanza n. 2946/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 6 febbraio.
Pertanto, argomentano i giudici di piazza Cavour, ai fini della pronuncia di revoca dell'adozione ex art. 306 c.c., l'indegnità dell'adottato deve essere accertata nel corso di un procedimento instaurato a seguito della presentazione di una domanda al Tribunale ordinario civile e l'accoglimento della domanda presuppone una verifica, ad opera del Tribunale, del fatto che l'adottato si sia reso responsabile delle condotte penali che normativamente integrano l'indegnità.
Si tratta di un accertamento che compete al giudice civile, chiamato a valutare la ricorrenza delle condizioni per la revoca e, incidentalmente, il rilievo penale e la sussumibilità della condotta dell'adottato nelle ipotesi previste dall'art. 306 c.c., alla luce delle fattispecie di reato che definiscono gli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto.
