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Assegno di separazione al coniuge solo se quest’ultimo ha cercato un’occupazione

20 febbraio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L’assegno di separazione spetta al coniuge, anche se uno è decisamente più ricco dell’altro, solo se quest’ultimo si sia attivato per cercare un’occupazione e sfortunatamente non l’abbia trovata.

La precisazione è a firma della Cassazione ed è esplicitata all’interno dell’ordinanza n. 3354/25.

Con tale recente provvedimento, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato che in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni a stratte e ipotetiche.

In materia di separazione dei coniugi, conclude la Suprema Corte, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul merca to per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adegua ti redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fin o a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.