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Mantenimento del figlio maggiorenne, l’obbligo dell’assegno non può essere aggirato ospitandolo in casa

19 febbraio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente che ha scelto di vivere da solo non può, in alternativa, scegliere di adempiere mediante l’accoglimento in casa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 3329/2025, accogliendo il ricorso di un ventiduenne studente di farmacia nei confronti della madre.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 10 febbraio.

La Corte di Appello di Torino, nella vicenda in questione, aveva invece dato ragione alla donna, revocando l’assegno di 800 euro mensili e confermando unicamente l’obbligo di corrispondere il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative.

Ad avviso della Corte territoriale, l’obbligo di mantenimento andava ricondotto alle obbligazioni “sostanzialmente alimentari”, per cui il figlio non risultava in grado di rivendicare il contributo considerato che la madre non aveva mai avallato la sua scelta di abbandonare la casa per andare a vivere da solo. L’obbligazione alimentare, invero, assume aspetti di obbligazione alternativa, per cui, sempre secondo il giudice di secondo grado, sussiste la possibilità di scelta dell’obbligato tra la corresponsione di un assegno e l’accoglimento in casa di abitazione.

La Prima sezione civile rammenta come la giurisprudenza, in diversi arresti consolidati, abbia sì attribuito natura “sostanzialmente alimentare” all’assegno di mantenimento del figlio ma tale natura è relativa “ai soli fini della compensazione e della ripetizione degli importi già corrisposti”.

Diverso, a ben vedere, è la fattispecie relativa all’adempimento dell’obbligo di mantenimento, dove “il legislatore ha operato una chiara ed espressa regolamentazione, diversa da quella prevista in materia di alimenti”.

I giudici di piazza Cavour, in conclusione, rilevano come la Corte d’Appello, nell’accogliere il ricorso della madre, oltre alla disponibilità di riprendere in casa propria il figlio, non abbia effettuato alcuna valutazione sulle consistenze dei genitori né sul tenore di vita familiare, essendosi limitata a dare rilievo al fatto che il padre già corrispondeva un assegno di mantenimento e che entrambi i genitori provvedevano al pagamento delle spese straordinarie.

Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi.