Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617-septies c.p. (diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni), è necessario che la condotta diffusiva sia accompagnata dal dolo specifico, ossia dalla finalità di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine.
La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte che, con sentenza n. 2112/2025, torna su un aspetto piuttosto dibattuto. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 17 gennaio.
Tale elemento soggettivo, chiariscono i giudici di piazza Cavour, può essere desunto dalle circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso un ragionamento logico-inferenziale.
