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Diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni, la condotta diffusiva deve essere accompagnata dal dolo specifico

10 febbraio 2025

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617-septies c.p. (diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni), è necessario che la condotta diffusiva sia accompagnata dal dolo specifico, ossia dalla finalità di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine.

La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte che, con sentenza n. 2112/2025, torna su un aspetto piuttosto dibattuto. Il provvedimento della quinta sezione penale è stato depositato lo scorso 17 gennaio.

Tale elemento soggettivo, chiariscono i giudici di piazza Cavour, può essere desunto dalle circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso un ragionamento logico-inferenziale.