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Non è la convivenza ultratriennale in sé a costituire un limite di ordine pubblico alla delibazione in Italia di sentenze di annullamento per vizi di capacità

7 febbraio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Non è la convivenza ultratriennale in sé a costituire un limite di ordine pubblico alla delibazione in Italia di sentenze di annullamento per vizi di capacità, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, ma solo quei vizi che originino da un deficit psichico, ossia da uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito.

La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte che, con ordinanza n. 1999/2025, torna su una tematica piuttosto dibattuta. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 28 gennaio.

È, pertanto, chiariscono i giudici di piazza Cavour, compito del giudice del merito verificare se la causa di nullità del matrimonio ecclesiastico sia da qualificarsi come incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale, analogo a un deficit psichico, ovvero a uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, oppure se costituisca una mera deficienza caratteriale o mera immaturità del coniuge, causa di nullità, quest'ultima, che incontra il limite dell'ordine pubblico in caso di convivenza ultratriennale.