Laddove manchi la consapevolezza di sottrarsi all'obbligo per l'impossibilità di adempiere, a causa dello scadimento delle proprie condizioni psichiche, difetta il dolo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella ipotesi di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza.
È quanto emerge, in estrema sintesi, dalla sentenza n. 269/2025 della sesta sezione penale della Cassazione.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 22 gennaio.
Secondo il Collegio di piazza Cavour, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. il giudice deve accertare, per non trasformare la condotta di reato in un mero inadempimento di carattere formale, le effettive condizioni patrimoniali della persona obbligata e la esistenza di situazioni idonee ad incidere sul dolo, escludendolo. Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, ciò che non è stato ravvisato è proprio la consapevolezza di sottrarsi all'obbligo per l'impossibilità di adempiere da parte dell'imputato, a causa dello scadimento delle sue condizioni psichiche causato dall’abuso di alcol.
