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Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione solo qualora in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo

5 febbraio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento

È quanto affermato recentemente dalla ordinanza n. 1012/2025 della seconda sezione civile della Cassazione.

Il provvedimento in questione è risalente allo scorso 15 gennaio.

Quanto all'audizione dei periti, specificano i giudici di piazza Cavour, per il disposto dell’art. 116 c.p.c. in tema di libera valutazione delle prove, salvo che non abbiano natura di prova legale, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente gli altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.