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Le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto

30 gennaio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all’esito dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo “ab estrinseco” della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.

È quanto affermato recentemente dalla ordinanza n. 1486/2025 della prima sezione civile della Cassazione.

Il provvedimento è stato depositato lo scorso 21 gennaio.

Nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., precisa il Collegio di piazza Cavour, il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Sicché, conclude la Suprema Corte, le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare.