Considerato che, per principio generale, lo stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa, la mancanza di obiettivi riscontri della condotta maltrattante dell'ex compagno della madre e l’irrilevanza di mere difficoltà lavorative e abitative non giustificano il trasferimento all'estero del minore, contro la volontà dell’altro genitore.
È questo il principio espresso dalla sentenza n. 2694 della sesta sezione penale della Cassazione.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 22 gennaio.
Il dolo del reato ex art. 574-bis c.p., precisano i giudici di piazza Cavour, è generico, consistendo esso nella coscienza e volontà di sottrarre il minore all'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell'altro.
