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Trasferimento all’estero di minore, gli ultimi rilievi della Cassazione

28 gennaio 2025

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Considerato che, per principio generale, lo stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa, la mancanza di obiettivi riscontri della condotta maltrattante dell'ex compagno della madre e l’irrilevanza di mere difficoltà lavorative e abitative non giustificano il trasferimento all'estero del minore, contro la volontà dell’altro genitore.

È questo il principio espresso dalla sentenza n. 2694 della sesta sezione penale della Cassazione.

Il provvedimento è stato depositato lo scorso 22 gennaio.

Il dolo del reato ex art. 574-bis c.p., precisano i giudici di piazza Cavour, è generico, consistendo esso nella coscienza e volontà di sottrarre il minore all'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell'altro.