L'atto di trasferimento di un bene inserito nelle pattuizioni con cui i coniugi regolano in sede di separazione i loro rapporti economici configura un contratto atipico sottoposto alle regole del diritto comune e non una convenzione matrimoniale, essendo quest’ultima piuttosto uno strumento che implica la convivenza e la scelta di un regime patrimoniale.
La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è esplicitata nelle pagine dell’ordinanza n. 32975/2024. Il provvedimento della terza sezione civile è risalente al 17 dicembre 2024.
Pertanto, chiariscono i giudici di piazza Cavour, tale atto non è soggetto alle peculiari forme di pubblicità della annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ex art. 162, quarto comma, c.c., e della trascrizione ex art. 2647 cod. civ., ed è legittima l’iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene anche se successiva.