La valutazione di non ascoltare il minore infradodicenne, qualora vi sia espressa richiesta di procedere a tale incombente, spetta al giudice del merito e deve essere esplicitata nella motivazione del provvedimento che nega l'ascolto.
Lo ribadisce la Cassazione, nell’ambito dell’ordinanza n. 32359/2024.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 13 dicembre.
Tale motivazione, chiariscono i giudici di piazza Cavour, non è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all'ascolto e il giudice non vi provveda. Se, invece, l'ascolto è richiesto, il giudice, valutati gli elementi di giudizio che attengano alla capacità di discernimento, deve fornire la motivazione dell'eventuale rifiuto, la quale, se fondata sulla ritenuta assenza di capacità di discernimento, deve essere tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all'età che rende l'ascolto obbligatorio, potendo il giudice escludere l'ascolto, anche qualora ritenga l'espletamento pregiudizievole per il minore (o manifestamente superfluo). Il mancato ascolto di un minore infradodicenne senza una effettiva motivazione in ordine alla capacità di discernimento o alle altre ragioni ostative previste dall'ordinamento determina la nullità della decisione assunta.
