In tema di violenza sessuale nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non determina l'inattendibilità della testimonianza della persona offesa, poiché tale accertamento non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione ed è contenuta all’interno della sentenza n. 46531/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 18 dicembre.
In tema di prova testimoniale, precisano ulteriormente i giudici di piazza Cavour, l'assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia infantile all'esame testimoniale del minore è facoltativa e non obbligatoria e assicura alla parte offesa minorenne una adeguata assistenza affettiva e psicologica durante tutto il corso del procedimento.
Il giudice dell'incidente probatorio ha il potere di valutare discrezionalmente se sussistano le condizioni per l'adozione della particolare modalità di espletamento dell'esame protetto del testimone minorenne, tenuto conto delle esigenze del minore stesso.
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione con la quale l'imputato deduca la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse del soggetto debole sottoposto all'audizione, onde salvaguardarne l'integrità fisica e psicologica, ed evitare l'insorgere di fenomeni di vittimizzazione secondaria.
