I provvedimenti cd. de potestate adottati dal Tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, non sono reclamabili.
Lo ribadisce la Suprema Corte, nell’ordinanza n. 31588/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 9 dicembre.
Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, in quanto si tratta di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori), ma non definitivi in quanto privi di attitudine al giudicato, seppur rebus sic stantibus, ovvero dotati di efficacia provvisoria endoprocedimentale, privi di autonomia propria, in quanto introdotti nel corso del giudizio e destinati ad esaurire i propri effetti in conseguenza di un provvedimento modificativo successivo o con la definizione del merito.
