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Il minore viene considerato erede con la dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante

20 dicembre 2024

News Regionale - Sicilia ,

Il negozio di accettazione dell'eredità è irretrattabile: chi accetta l'eredità l'acquista in modo definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile, in base al principio " semel heres semper heres ".

Lo puntualizzano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, all’interno di una recente sentenza. Il provvedimento n. 31310/2024 è stato depositato lo scorso 6 dicembre.

In applicazione di tale regola deve escludersi che, ad accettazione dell'eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all'eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall'inventario e l'accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore.

La dichiarazione di accettazione ai sensi dell'art. 484 cod. civ., al contrario, in quanto accettazione dell'eredità, è atto idoneo e sufficiente a far acquistare al rappresentato la qualità di erede.