Anche la consegna di un giocattolo o di un dolciume è funzionale al miglioramento delle relazioni del detenuto con il familiare minorenne, costituendo ciò la dimostrazione del persistere di un sentimento di affettività e vicinanza.
La sottolineatura è a firma della Cassazione, nella recente sentenza n. 43849/2024. Il provvedimento della prima sezione penale è risalente allo scorso 29 novembre.
Il poter effettuare tale consegna direttamente, chiariscono i giudici di piazza Cavour, durante il colloquio, aumenta tale potere dimostrativo, instaurando, nel momento della consegna, una più stretta relazione interpersonale, e rendendo più significativo l'incontro tra il detenuto e il minore.
Pertanto, anche l'acquisto e la consegna di doni per i familiari costituisce un diritto soggettivo del detenuto ristretto al regime penitenziario differenziato, in quanto esercizio del suo diritto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari. La consegna diretta di tali beni al minore infradodicenne, durante il colloquio, costituisce una speciale estrinsecazione di tale diritto perché, migliorando e rendendo più partecipati i rapporti con il genitore o l'avo detenuto, salvaguarda altresì il diritto del minore ad una sana crescita psicoaffettiva.
